Visto di conformità e bonus edilizi

Il visto di conformità serve a certificare la congruenza delle dichiarazioni e delle certificazioni per ottenere il rilascio dei bonus edilizi dimostrando la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. 

Il visto di conformità viene rilasciato da CAF, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.

Come previsto dal Decreto Antifrodi, il visto di conformità serve per tutti i bonus edilizi.

In particolare, per gli interventi rientranti nel Superbonus (art. 119 DL 34/2020), il visto di conformità occorre sempre, sia in caso di cessione del credito

Gli unici casi in cui in cui non è necessario il visto di conformità per Superbonus sono i seguenti:

  • il contribuente accetta la dichiarazione precompilata;
  • il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (generalmente datore di lavoro con il Modello 730);
  • sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Per gli altri interventi edili agevolati, come bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, etc., il visto di conformità è necessario in caso di cessione del credito o sconto in fattura, ad eccezione del caso in cui si operi in edilizia libera o siano previsti interventi inferiori a 10.000 €: tale eccezione non può essere applicata al bonus facciate.