Superbonus 110%: servizi di coordinamento forniti da un unico contraente generale.
È interessante analizzare un aspetto importante relativo all’applicazione del Superbonus 110%, chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 254, nel caso in cui il soggetto beneficiario scelga di avvalersi di un’unica impresa interlocutrice. Questa impresa realizzerà le opere di riqualificazione (sismica e/o energetica) applicando lo “sconto in fattura”, intrattenendo anche i rapporti con tutti i professionisti coinvolti nel procedimento.
Un’impresa di questo tipo viene comunemente descritta con l’appellativo “general contractor” (contraente generale).
L’Agenzia ha chiarito che non verrà incentivato alcun costo di coordinamento eventualmente fatturato al soggetto beneficiario da parte del general contractor, in quanto trattasi di costi non direttamente sostenuti per la realizzazione dell’intervento incentivato.
Pertanto l’applicazione corretta è la seguente:
- i professionisti incaricati alla progettazione e quelli incaricati allo svolgimento delle pratiche amministrative e fiscali, fatturaranno ciascuno il proprio compenso al general contractor;
- il general contractor a sua volta fatturerà al soggetto beneficiario tali costi, in virtù di un mandato senza rappresentanza, senza maggiorarli di eventuali spese di coordinamento, indicando in fattura, per ciascuna voce, anche il nominativo del relativo professionista.
In altre parola il general contractor dovrà obbligatoriamente inserire in fattura tutti i costi in maniera puntuale, indicando per i servizi (progettuali, amministrativi, burocratici) anche il nominativo dei professionisti che li erogano. In pratica è come se il soggetto beneficiario dell’agevolazione Superbonus 110%, qualora avesse scelto di rivolgersi personalmente ai suddetti professionisti, usufruisca uno sconto in fattura dirattamente da questi.
Il lavoro di coordinamento del general contractor è assimilabile a quello dell’amministratore condominiale, come peraltro già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E.
Va necessariamente sottolineato che l’Agenzia delle Entrate non entra nel merito delle questioni di natura civilistica. Pertanto non afferma che tali costi non debbano essere addebitati al soggetto beneficiario da parte del general contractor o dell’amministratore condominiale, come compenso per l’attività di coordinamento.