Superbonus 110: nuovi limiti di spesa per interventi di rimozione delle barriere architettoniche ed installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici
Dopo le novità normative introdotte per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche , l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 20 luglio 2021, ha aggiornato le istruzioni e le specifiche tecniche per l’invio telematico del modello di comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Più precisamente, la quota della detrazione del 110 % è valida anche ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti parallelamente ad uno degli interventi trainanti (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ed interventi antisismici) previsti dal superbonus 110 o al sismabonus.
Inoltre, sono stati stabiliti nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Più precisamente, nel caso di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 % rispettando i seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1500 Euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1200 Euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
Nel caso di interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021 (perché, ad esempio, l’intervento è stato deliberato dall’assemblea condominiale prima della data del 1° gennaio 2021 o perché il preventivo è stato accettato prima di tale data) la detrazione del 110 % resta valida le spese sostenute fino ad un massimo di € 3.000.