Stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Con il D.L. n.11/2023, il Governo blocca di fatto la cessione del credito e lo sconto in fattura per le opere che verranno realizzate a decorrere da Venerdì 17 Febbraio 2023.

Pertanto, tutti coloro che inizieranno i lavori che prevedono la fruizione dei bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, etc.) non potranno più optare né per lo sconto in fattura né per la cessione del credito relativamente all’importo dei lavori.

Cessione del credito e sconto in fattura

Il Decreto Legge varia le norme attinenti alla cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per lavori in materia di:

  • recupero patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni);
  • efficienza energetica (Ecobonus);
  • Superbonus 110%;
  • misure antisismiche (Sismabonus);
  • facciate;
  • impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica;
  • abbattimento barriere architettoniche (Bonus Barriere 75%).

L’oggetto dell’intervento non è lo strumento del bonus, che mantiene la propria  validità, bensì la cessione del relativo credito, che è stato appurato abbia avuto effetti negativi sull’aumento del debito pubblico. 

Le eccezioni.

Le uniche eccezioni di opzione valide sono quelle rappresentate dagli interventi edilizi la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata in data antecedente al 17 Febbraio 2023; nello specifico

  • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per cui risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S);
  • gli interventi effettuati dai condomini, per cui risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S;
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici (esclusi quelli unifamiliari) per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31/12/2022.

Inoltre, il divieto non incide per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del  DL 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.

 

Cessione del credito

Il nuovo provvedimento intende procedere con l’abrogazione delle norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

Il provvedimento, in ultimo, vieta anche alle pubbliche amministrazioni di acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi, sempre a decorrere dal 17 Febbraio 2023.

 

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