Sicurezza antincendio: i tre decreti che danno attuazione al D.Lgs. 81/08.
Il Decreto 1° settembre 2021, cosiddetto “Decreto Controlli”, entrerà in vigore il 25 settembre 2022 ed individua sia le capacità che devono avere i tecnici manutentori, sia i principi comuni per l’ispezione degli apprestamenti antincendio.
Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature sono svolti da tecnici manutentori qualificati secondo l’Allegato II che definisce le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato”, individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.
I compiti del manutentore qualificato.
Il manutentore qualificato deve relazionarsi con il datore di lavoro ed è fondamentale per organizzare le attività da eseguire con particolare riferimento ai seguentii aspetti:
- controlli documentali;
- controlli visivi e di integrità dei componenti;
- controlli funzionali, manuali o strumentali;
- registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
- manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente.
Il Decreto 2 settembre 2021, cosiddetto “Decreto GSA” (Gestione della Sicurezza Antincendio), entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Oltre a ribadire l’obbligo da parte del datore di lavoro circa l’adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto individua anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.
Difatti, nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all’Allegato II.
Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio
Il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto.
Il decreto individua tre tipologie di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
- attività di “livello 3” (ad esempio, stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dal D.lgs. n. 105/2015 ecc.);
- attività di “livello 2” (ad esempio, cantieri temporanei e mobili ove si impiegano sostanze infiammabili);
- attività di “livello 1” (attività che non sono né 3 né 2).
Finora non era prevista una specifica periodicità per l’aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che è ora definito ogni cinque anni.
Decreto 3 settembre 2021, cosiddetto “Decreto mini-codice”, entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, fornisce criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, con esclusione dei cantieri temporanei e mobili.
I cosiddetti luoghi di lavoro a basso rischio ricadono all’interno delle seguenti categorie:
- luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale;
- luoghi con affollamento complessivo minore o uguale a cento occupanti.
Nei luoghi così definiti, la valutazione del rischio semplificata prevede:
- l’individuazione dei pericoli d’incendio;
- la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.