Rifiuti da costruzione e demolizione: la nuova normativa

Nel mese di Marzo 2022, il MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ha comunicato alla Commissione Europea il modello di regolamento circa la disciplina dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

La Direttiva UE 2015/1535 prevede, infatti, che gli Stati membri notifichino alla Commissione ogni progetto di regola tecnica; la Commissione potrà poi presentare obiezioni entro il 15 Giugno prossimo.

Il Regolamento in esame fissa i parametri secondo cui i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione, di demolizione e di origine minerale non sono più classificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del dlgs 152/2006.

Dal trattamento di questi rifiuti si possono ottenere aggregati di recupero, di diversa granulometria, con prestazioni simili a quelli naturali provenienti dale cave.

L’Allegato II del Regolamento elenca gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati recuperati.

Rifiuti da costruzione e demolizione ammessi all’End Of Waste

Stando allo schema di decreto presentato alla Commissione, possono essere ammessi per la produzione di aggregato recuperato i seguenti rifiuti (Allegato I):

  • 170101 Cemento
  • 170102 Mattoni
  • 170103 Mattonelle e ceramiche
  • 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
  • 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
  • 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
  • 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
  • 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

Altri rifiuti inerti di origine minerale

  • 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
  • 010409 Scarti di sabbia e argilla
  • 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
  • 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
  • 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
  • 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
  • 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
  • 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
  • 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce
  • 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
  • 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce).

Questi materiali, una volta recuperati possono essere ammessi per i seguenti usi (Allegato II):

  • colmate, rinterri, ripristini morfologici;
  • corpo del rilevato;
  • miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base: UNI EN 13242, UN EN 13450;
  • produzione di miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc.);
  • produzione di calcestruzzi.