Rifiuti da costruzione e demolizione: la nuova normativa
Nel mese di Marzo 2022, il MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ha comunicato alla Commissione Europea il modello di regolamento circa la disciplina dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
La Direttiva UE 2015/1535 prevede, infatti, che gli Stati membri notifichino alla Commissione ogni progetto di regola tecnica; la Commissione potrà poi presentare obiezioni entro il 15 Giugno prossimo.
Il Regolamento in esame fissa i parametri secondo cui i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione, di demolizione e di origine minerale non sono più classificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del dlgs 152/2006.
Dal trattamento di questi rifiuti si possono ottenere aggregati di recupero, di diversa granulometria, con prestazioni simili a quelli naturali provenienti dale cave.
L’Allegato II del Regolamento elenca gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati recuperati.
Rifiuti da costruzione e demolizione ammessi all’End Of Waste
Stando allo schema di decreto presentato alla Commissione, possono essere ammessi per la produzione di aggregato recuperato i seguenti rifiuti (Allegato I):
- 170101 Cemento
- 170102 Mattoni
- 170103 Mattonelle e ceramiche
- 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
- 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
- 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
- 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
- 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.
Altri rifiuti inerti di origine minerale
- 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010409 Scarti di sabbia e argilla
- 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
- 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
- 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
- 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce
- 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
- 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce).
Questi materiali, una volta recuperati possono essere ammessi per i seguenti usi (Allegato II):
- colmate, rinterri, ripristini morfologici;
- corpo del rilevato;
- miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base: UNI EN 13242, UN EN 13450;
- produzione di miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc.);
- produzione di calcestruzzi.