Responsabilità solidale

Il D.L. 11/2023 ,in vigore dal Venerdì 17 Febbraio 2023 racchiude una serie di misure tra cui  la  cessione dei crediti e lo sconto in fattura derivanti da bonus edilizi, l’ intervento delle regioni e dei comuni circa l’ acquisto crediti,  e mette in ordine  la questione della responsabilità solidale in caso di fruizione del superbonus o di altri bonus edilizi.

Il decreto interviene in maniera efficace sull’impianto normativo previgente, modificando le regole per i nuovi interventi (quelli ancora non iniziati o non autorizzati), che non potranno più godere di cessione del credito/ sconto in fattura, ma solo della detrazione diretta.

Il provvedimento introduce, inoltre, una nuova disciplina per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi.

Definizione.

Si dice responsabilità solidale quando più soggetti sono debitori nei confronti di un creditore, il quale può chiedere l’intero pagamento da qualsiasi debitore, indifferentemente e secondo la propria volontà.

Il meccanismo delle detrazioni fiscali prevede la responsabilità solidale in capo al fornitore che esegue sconto in fattura e al cessionario che acquisisce i crediti fiscali.

I documenti per l’esonero del cessionario.

Il decreto, come già detto, inserisce nuove regole per l’esclusione della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi.

In particolare, l’art. 1 prevede il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono comunque escluse per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

  1. titolo edilizio abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, se richieste, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 d.lgs. 231/2007) o di astensione (art. 42 d.lgs. 231/2007).

In caso di controlli e responsabilità accertate, grazie a questi nove documenti, il cessionario non potra essere imputabile circa la responsabilità solidale.