PROROGATA LA VALIDITÀ DI TUTTI GLI ATTI ABILITATIVI EDILIZI.
Successivamente al “Decreto Riaperture”, con il quale il Governo aveva prorogato lo stato d’emergenza al 31 luglio 2020, il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, causa emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2.
Il decreto interessa lo slittamento dei termini di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Pertanto, secondo quanto previsto dal dl n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), tutti titoli edilizi comunque denominati (di cui all’art. 15 del DPR n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di fine dello stato di emergenza.
In pratica il termine ultimo degli atti amministrativi è previsto 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza e viene eliminato, quindi, il riferimento ad una data specifica. Così facendo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse ancora prorogato, di conseguenza si avrebbe la proroga di tali scadenze.
Titoli edilizi prorogati
La proroga di validità per titoli edilizi in scadenza riguarda:
- certificati;
- attestati;
- permessi;
- concessioni;
- autorizzazioni;
- atti abilitativi, comunque denominati;
fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza.
Tali atti saranno quindi validi fino al 29 giugno 2022.
Questa proroga nel settore dell’edilizia riguarda:
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- segnalazioni certificate di agibilità (SCA);
- autorizzazioni paesaggistiche;
- autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.
Lo stesso termine è valido anche per il ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.