Modulistica antincendio: dal 1° Marzo 2023 i nuovi modelli
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco comunica, attraverso la circolare prot. 739 del 19 gennaio 2023, la variazione dei modelli di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni: i modelli PIN (modulistica prevenzione incendi).
Modelli PIN: cosa sono
Il nuovo Regolamento, che facilita le procedure di prevenzione degli incendi, ha stabilito che le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare devono essere disciplinati secondo quanto riportato nel D.M. 7 agosto 2012.
Il decreto ha previsto l’utilizzo dei modelli PIN, ovvero l’apposita modulistica unificata da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi, unitamente alla relativa documentazione da allegare, e che i VVF sono tenuti obbligatoriamente ed adottare senza apportare nessuna variazione.
Questi documenti devono essere obbligatoriamente utilizzati al fine di garantire uniformità delle procedure, trasparenza e velocizzazione dell’attività amministrativa.
I nuovi modelli PIN, aggiornati e scaricabili, saranno in vigore a partire dal 1° Marzo.
Il titolare dell’attività, sotto la propria responsabilità, segnala l’inizio dell’attività e affida ad un professionista antincendio ed un tecnico abilitato il compito di redigere la documentazione.
Le modifiche
Le principali novità interessano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, inserita per semplificare l’interessato nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
Gli importi relativi ai procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza.
Dunque, l’implementazione della modulistica permetterà un controllo statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV. Per quanto riguarda, invece, il modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 , ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.