Modifica al superbonus 110%: misure urgenti in materia di cessione dei crediti

É stata pubblicata la Legge 11 aprile 2023, n. 38 sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 “Conversione legge con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Tutte le modifiche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Dal 12 aprile 2023 sono operative tutte le disposizioni previste dalla legge che si compone dei seguenti articoli:

  • Articolo 01 – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche
  • Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Articolo 2 – Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • Articolo 2-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
  • Articolo 2-ter – Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
  • Articolo 2-quater – Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
  • Articolo 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

Proroga Superbonus 110% sulle villette unifamiliari

L’art. 01 proroga il termine relativo alle spese sostenute per interventi di superbonus 110% effettuati dalle persone fisiche, sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, al 30 settembre 2023 anziché del 31 marzo 2023.

Divieto di acquisto dei crediti per le P.A., Buoni del Tesoro Poliennali e responsabilità solidale

Le modifiche rilevanti all’art. 1 del D.L. n. 11/2023 sono:

  • divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
  • consente ai cessionari del comparto bancario e assicurativo che abbiano esaurito la capienza fiscale nello stesso anno, in relazione agli interventi di superbonus effettuati sino 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta. Il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le relative modalità applicative;
  • prevede un elenco di documenti che esclude il concorso nella violazione in caso di acquisto di crediti.

In particolare, nella sua versione definitiva, ecco l’elenco della documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da che accedono al superbonus, la relazione energetica e l’APE, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (Astensione) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
  • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 58/2017;
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Eccezioni ed interventi esclusi

L’art. 2 del D.L. n. 11/2023, prevede un nuovo sistema di eccezioni.

In particolare, potranno continuare ad utilizzare la cessione di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;
  • gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:
    • gli istituti autonomi case popolari (IACP) – art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa – art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
    • enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) – art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
  • gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con diverse deliberazioni, situati nei territori della regione Marche.

Blocco cessioni e interventi precedenti al 17 febbraio 2023

La norma ridefinisce anche il sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:

  • interventi di superbonus;
  • tutti gli altri interventi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Relativamente alle spese di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in data antecedente al 17 febbraio 2023.

Per quanto riguarda le spese diverse dal superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali in data precedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
  • risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta

Sempre all’art. 2 del Decreto blocca cessioni sono stati inseriti due commi che allungano i tempi di cessione e detrazione diretta. In particolare:

  • il comma 3-quinquies stabilisce che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non più 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;
  • il comma 3-sexies, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi legati al superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati

Il nuovo art. 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica (retroattiva). Afferma che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

Il nuovo art. 2-ter reca un insieme di norme di interpretazione autentica (retroattiva) al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In particolare:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate;
  • i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro, valevoli ai fini della fruizione del cd. Superbonus, possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.

Compensazione

Il nuovo art. 2-quater fornisce un’interpretazione autentica (retroattiva) e afferma che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, compresi quelli di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Comunicazione dell’opzione di cessione del credito

L’art. 2-quinquies riferisce che la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

 

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