Il rinvio dei titoli edilizi rilasciati entro il 2022

In seguito all’introduzione degli obblighi di certificazione SOA dal 2023 per lavori privati oltre i 516.000 Euro e l’applicazione del CCNL settore edile per lavori oltre i 70.000 Euro, dal prossimo 27 maggio arriva anche la proroga di un anno dei titoli abilitativi rilasciati entro il 31 Dicembre 2022.

Infatti all’interno del Disegno di Legge di conversione del Decreto n. 21/2022, è presente un provvedimento che riguarda, appunto, la proroga dei titoli abilitativi come:

  • permessi di costruire;
  • Scia;
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali.

La decisione è scaturita considerando la particolare situazione creatasi in seguito all’aumento dei prezzi e all’estrema difficoltà nel reperire i materiali da costruzione.

Scopo del provvedimento è, quindi, quello di riconoscere più tempo per iniziare e terminare i lavori in ritardo, rispondendo alle preoccupazioni degli addetti ai lavori.

Termini del permesso di costruire

Ai sensi del dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:

  • il termine di inizio dei lavori;
  • il termine di ultimazione delle opere.

In particolare:

  • il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
  • il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori.

Trascorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, a patto che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga riguarda anche:

  • le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150);
  • gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale;
  • i piani attuativi;
  • gli atti propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

Il rinvio riguarda anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:

  • cause impreviste;
  • complessità delle opere da realizzare;
  • emergenza sanitaria da Covid-19.

Condizioni per il posticipo

La proroga è ammessa soltanto nei seguenti casi:

  • i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

 

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