Il decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e nei cantieri
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre il decreto del Ministero dell’Interno intitolato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” il quale si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, così come definiti dall’art. 62 del TU d.lgs. n.81/08.
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)
L’art. 2 del DM stabilisce che il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, rispetto ai fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri riportati negli allegati I e II del decreto.
Il datore di lavoro redige un piano di emergenza in cui vengono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Il piano di emergenza contiene, inoltre, i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del d.lgs. n.81/08.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è tenuto a redigere il piano di emergenza, ma adotta ugualmente tutte le misure organizzative e gestionali in caso di incendio. Tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.
Informazione e formazione dei lavoratori (art. 3)
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri riportati nell’allegato I del decreto, rispetto ai fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4 e 5)
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza, quando previsto, il datore di lavoro nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.
I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento (con cadenza quinquennale) rispettando quanto fissato dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I corsi possono essere svolti:
- dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti (art. 6);
- dal datore di lavoro stesso quando abbia i requisiti (art. 6), oppure da lavoratori dell’azienda stessa se in possesso dei medesimi requisiti.