Garante privacy: le nuove Linee guida per i Cookie.
Il Garante per la protezione dei dati, con l’intento di consolidare il potere decisionale degli utenti, ha pubblicato le nuove Linee guida sui cookie, per quanto riguarda l’uso dei dati personali durante la navigazione on line.
L’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014 è stato necessario alla luce delle novità introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, ma soprattutto in virtù di altri fattori come, per esempio:
- i numerosi reclami e richieste di pareri pervenute agli uffici del Garante sulla non corretta attuazione delle modalità per rendere l’informativa agli utenti e per l’acquisizione del consenso all’uso dei loro dati;
- l’aumento delle identità digitali degli utenti che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati.
L’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali on line dovrà in primo luogo garantire che, per impostazione predefinita al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
I principali contenuti nelle nuove Linee guida cookie.
Informativa
L’informativa agli utenti dovrà riportare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni.
Inoltre, potrà essere data anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).
Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, inserita anche in quella generale.
Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
Consenso
Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di continuare la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica (flag “X”) da inserire in alto a destra.
Per quanto riguarda il tema dello scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. Pertanto, i titolari dei siti (publishers) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.
Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.
La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere registrata e non più sollecitata, a meno che non cambino significativamente le condizioni del trattamento. In ogni caso gli utenti hanno diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
Il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione.
I titolari dei siti dovranno rendere chiari nell’informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno, e per adeguarsi ai contenuti delle Linee guida avranno sei mesi di tempo.