Consulenza DVR
31 MAGGIO 2013 STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI: OBBLIGO REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR).
A partire dal 31 Maggio 2013 il DVR ha sostituito la precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che non avrà più alcun valore; anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso può regolarizzare la propria posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate.
Dunque a partire dal 01 Giugno 2013, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Il Legislatore ha chiarito in più occasioni che il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
Dunque i soggetti tutelati sono tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati, nonché i soggetti ad essi equiparati.
Sono lavoratori subordinati ed equiparati:
• Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 2094 del C.C.);
• Lavoratori subordinati a tempo determinato (D.lgs. 381/2001);
• Lavoratori con contratto part-time (D.Lgs. 61/2000);
• Lavoratori con contratto di lavoro intermittente (art. 33 ss D.lgs. 276/2003);
• Lavoratori in somministrazione (art. 20 ss D.lgs. 276/2003);• Lavoratori a progetto (art. 61 ss D.lgs. 276/2003) qualora svolgano la prestazione nei luoghi di lavoro del Committente (art. 3 co. 7 D.lgs. 81/08);
• Collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 comma 1 n. 3 C.P.C.), qualora svolgano la prestazione nei luoghi di lavoro del Committente art. 3 co. 7 D.lgs. 81/08);
• Prestatori di lavoro occasionale (art. 70 ss D.lgs. 276/2003), salvo che l’attività lavorativa abbia per oggetto una delle attività lavorative previste art. 3 co. 8 del D.lgs. 81/08;
• Apprendisti (D.lgs. 167/2011);
• Tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi Regionali;
• Associati in partecipazione d’opera (art. 2549 del C.C.);
• Soci lavoratori di SNC, SAS, SRL ecc.;
Sono obbligati alla redazione del Documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza, tutti i “datori di lavoro” che abbiano nel loro organico lavoratori subordinati ed equiparati, come da casistica citata.
Sono quindi esclusi soltanto i liberi professionisti che operano esclusivamente da soli come lavoratori autonomi e che NON intrattengono rapporti di lavoro subordinato ed equiparato di nessun tipo.
Pertanto tutti i lavoratori autonomi non sono obbligati a redigere il DVR, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR deve essere fatta dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza (RSPP) e con il Medico Competente (nei casi in cui ne sia obbligatoria la designazione e la relativa sorveglianza sanitaria) e dovrà essere custodito in azienda, con apposizione di “data certa”, ed esibito in caso di ispezione dell’organo di controllo.
La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro che non può delegare (art. 17, comma 1, lettera a).
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere elaborato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico e deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e i criteri con cui vengono valutati, nello specifico:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuati adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si ricorda che il DVR deve, ai sensi dell’art.29 c.4 D.Lgs. 81/08, deve riportare la data certa, essere sempre custodito all’interno del locale sede dell’attività ed è complementare con gli altri adempimenti previsti dalla Legge (nomina di: RSPP, RLS, Addetto antincendio, Addetto al primo soccorso, Medico competente ecc.); inoltre non ha scadenza e non necessita di modifiche o aggiornamenti tranne che in questi casi:
- cambio sede;
- cambio tipo di attività;
- inserimento di altre attività;
- variazione societaria;
- sostituzione od integrazione di macchinari.
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):
1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €;
2) Incompleta redazione del DVR – omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.
Ammenda da 2.000 a 4.000 €
3) Incompleta redazione del DVR – omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Ammenda da 1.000 a 2.000 €
Ricordiamo a coloro che non avessero redatto un’autocertificazione, tenendo conto di questa scadenza temporale (31 Maggio 2013), di attivarsi comunque con il fine di completare il processo di valutazione dei rischi, così come richiesto dalla normativa vigente, cercando di redigere un DVR “conforme alla propria realtà aziendale”, evitando formule generalizzate, con il fine di dimostrare agli Organi di vigilanza di aver “realmente” rispettato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e correlativamente di evitare le sopra elencate sanzioni amministrative e/o penali.
STESIA Engineering è a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti sia in merito alla redazione del DVR, sia ai Corsi obbligatori (RSPP, RLS, formazione lavoratori, Addetto antincendio, Addetto primo soccorso etc..) attivati presso la propria sede o in trasferta (qualora si raggiunga un numero significativo di partecipanti), sia all’assunzione dell’incarico di RSPP ESTERNO, qualora i datori di lavoro non possano frequentare il relativo corso.
Servizio di assistenza gratuita:
- telefonando al numero 0774.436429
negli orari di ufficio;
- inviando una mail all’indirizzo stesia-engineering@tiscali.it (risposte nell’arco di 24 ore)
Pagine correlate:
Servizi
Servizi Consulenza