Decreto Milleproroghe 2022: detrazioni per visto di conformità e asseverazione bonus edilizi.
Nel testo recentemente approvato del Decreto Milleproroghe (Legge 15/2022 di conversione DL 228/2021), sono riportate alcune precisazione circa le spese relative ai bonus edilizi.
In particolare, è appositamente prevista la detrazione per:
- rilascio del visto di conformità,
- attestazioni e asseverazioni sulla congruità delle spese
per tutti gli interventi edilizi agevolabili, anche per le spese sostenute dal 12 Novembre 2021 al 31 Dicembre 2021, ovvero dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, il quale ha esteso l’obbligo del visto e asseverazione a tutti gli altri bonus (art. 121 comma 2 DL 34/2020).
L’art. 121 del DL 34/2022, così come modificato dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2022 ), prevede la detraibilità delle spese, a partire dal 1 gennaio 2022.
Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del sopracitato decreto-legge è previsto che:
- il contribuente richieda il visto di conformità per la documentazione che certifica la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, allo sconto in fattura o alla cessione del credito;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
Tali disposizioni però non si applicano a quelle opere già classificate come attività di edilizia libera oppure agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.