La figura

Si definisce datore di lavoro dell’impresa affidataria il soggetto al quale il committente appalta un’opera, con la possibilità di servirsi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per l’esecuzione della stessa.

In particolare, egli deve garantire un controllo del livello di sicurezza in tutte le fasi delle lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori sia dai subappaltatori.

Art.97 D.lgs 81/08

Secondo l’art. 97 del D.lgs. 81/08,  il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve:

  1. verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  2. rispettare gli obblighi previsti dall’art. 26;
  3. coordinare gli interventi di cui all’art. 95 e all’art. 96;
  4. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Nel caso in cui non venissero rispettate le norme previste da tale articolo, sono previste multe, sanzioni e l’arresto.

Per l’esecuzione delle attività lavorative, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Per accertare l’avvenuta formazione e l’idoneità tecnico professionale si tiene conto dell’allegato XVII dell’art. 97 dlgs 81/2008:

  • le imprese affidatarie indicano al committente o al responsabile dei lavori i soggetti della propria impresa, con specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 97;
  • il committente o il responsabile dei lavori verifica l’avvenuta specifica formazione attraverso attestato di formazione o autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

Per tutte le trasgressioni, le irregolarità e mancanze da parte del datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione del lavoro in cantiere, il Testo Unico sulla sicurezza regola espressamente multe e sanzioni.

Nello specifico, per violazione dell’art. 97 comma 3 e 3 ter:

  • arresto e detenzione fino a 2 mesi;
  • ammenda da 500 Euro a 2000 Euro;

Per violazione dell’art. 97 comma 1:

  • arresto fino a sei mesi;
  • ammenda da 2500 a 6400 Euro.

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