D.lgs. 81/08: i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave

I lavoratori, secondo il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), possiedono fondamentali diritti volti a garantire la loro salute durante l’attività lavorativa.

Tra i vari diritti sanciti nel Testo Unico, l’art. 44 stabilisce che un lavoratore può lasciare il posto di lavoro o un’ area diventati pericolosi, a causa di una grave emergenza, senza subire conseguenze disciplinari.

Per pericolo grave e immediato deve intendersi una situazione di rischio che può causare lesioni pesanti e/o condurre al decesso del lavoratore. Alla luce di questa definizione, il datore di lavoro deve assicurare che ogni lavoratore, per la sua sicurezza e per quella di altre persone, possa prendere le giuste misure per evitare le conseguenze di questa tipologia di pericolo.

Diritti dei lavoratori

In aggiunta al diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, il lavoratore ha imoltre il diritto di:

  • ricevere un adeguato controllo sanitario;
  • ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro;
  • non subire oneri finanziari per le misure adottate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sorveglianza sanitaria

Ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di avviare tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a evitare l’insorgenza di malattie professionali, favorendo la prevenzione di infortuni sul lavoro. La sorveglianza sanitaria include una visita medica che può essere:

  • preventiva, per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori e per poter ricevere poi l’idoneità alla mansione svolta;
  • su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente noti un rischio professionale;
  • antecedente all’assunzione;
  • finale (alla cessazione del rapporto di lavoro).

Informazione e formazione

Il lavoratore ha il diritto di ricevere un’opportuna informazione e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’informazione è il primo step del processo di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, in materia di rischi e prevenzione (art. 36 D.Lgs. 81/08).

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e ai loro rappresentanti con particolare attenzione alle tematiche riguardanti:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

Per poter assicurare un’adeguata formazione, è necessario istituire dei corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti partecipi della sicurezza. La formazione deve essere ripetuta periodicamente e proporzionata in base all’evoluzione dei rischi.

 

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