Credito Superbonus

Da oggi, i fornitori e i cessionari del credito possono accedere alla “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei crediti.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In tal caso, il titolare dei crediti è avvisato tramite PEC e la comunicazione non può essere rettificata o annullata.

La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022 relativi al Superbonus, oppure per gli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relativi al Superbonus, al sismabonus e al bonus barriere architettoniche.

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione anche acquisita a seguito di cessioni del credito, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile. Le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Tramite la “Piattaforma cessione crediti” il fornitore o cessionario titolare dei crediti comunicherà all’Agenzia delle Entrate:

  • tipologia di credito;
  • rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
  • importo della rata.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.