LE MODIFICHE AL D. LGS. 81/08 “TESTO UNICO SICUREZZA” in vigore dal 21/12/2021
Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale
(Legge 17 dicembre 2021, n. 215 : conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)
Con la promulgazione della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a decorrere dal 21/12/2021 vengono apportate sostanziali modifiche al Testo Unico Sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: l’obbiettivo del legislatore è sicuramente quello di porre in essere delle misure di rinnovamento in favore di una maggiore precenzione, alla luce dei continui e spiacevoli episodi incidentali di cui la cronaca ne dà risalto con cadenza quasi settimanale.
Le mofiche in questione riguardano 14 articoli del D.Lgs. 81/08, oltre alla sotituzione integrale dell’Allegato 1, e possono essere riassunte come segue:
- formazione ed addestramento;
- nuove responsabilità per il preposto;
- aumento delle attività di vigilanza e controllo ed estensione delle competenze di vigilanza e ispezione, proprie dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- la rimodulazione delle condizioni che portano alla sospensione di impresa nel caso di lavoro sommerso e per gravi violazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO.
Entro il 22 Giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà esprimersi in merito alle seguenti novità, attraverso un nuovo accordo:
- obbligo di formazione del datore di lavoro, che viene ora equiparato ai dirigenti ed ai preposti, specificando la modalità, la durata e i contenuti minimi della formazione;
- modalità della verifica di apprendimento finale, obbligatoria sia per i corsi di prima formazione che di quelli di aggiornamento, con ulteriore verifica durante lo svolgimento delle ordinarie mansioni lavorative;
- l’addestramento, per l’utilizzo corretto di macchine, attrezzature impianti, dispositivi (anche DPI) e sostanze, consiste in una prova pratica che riguarderà anche le procedure di lavoro, di cui si dovrà prevedere apposito registro (cartaceo o digitale) su cui annnotare data, luogo e argomento oggetto dell’esercitazione;
- la formazione dei preposti, la cui nomina diventa ora obbligatoria, dovrà avvenire in presenza, con aggiornamento almeno biennale, comunque contestualmente a sopravvenuti nuovi rischi nelle attività lavorative.
In caso di non ottemperanza, per il datore di lavoro è prevista una pena alternativa all’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.421,76 a 6.388,23 Euro.
RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO
Tra le novità più importanti introdotte vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro e dirigenti di nominare un preposto, pena una sanzione penale (che prevede l’arresto d 2 a 4 mesi) o un’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro
Ricordiamo che il preposto è definito dal Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Oltre ai compiti sopra citati ed a quelli previsti dall’art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Decreto Fiscale ne aggiunge un nuovo per il preposto: “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Ricordiamo che per la violazione di quanto previsto dall’art.19. per il preposto è prevista, a seconda del tipo, l’arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 Euro oppure arresto fino a 1 mese o ammenda da 245,70 a 982,81 Euro.
AUMENTO DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO.
Tra modifiche introdotte al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è l’estensione delle competenze ispettive di controllo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in aggiunta a quelle proprie dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
Tali modifiche hanno da una parte l’obbiettivo di aumentare l’attività ispettiva sul territorio e dall’altra aumentare il coordinamento tra l’INL e le ASL, al livello provinciale.
Verranno inoltre:
- assunti fino a 1.024 unità destinate alle attività ispettive;
- investiti 3,7 milioni di Euro in tegnologie nel biennio 2022/2023;
- aumentato a 660 unità il personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, a decorrere dal 1 Gennaio 2022.
Sarà inoltre potenziato il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) per una maggiore condivisione delle informazioni contenute.
Gli introiti, derivanti dalle sanzioni emanate dagli ispettori, andranno a finanziare l’attività ispettiva stessa; le principali novità in materia di sanzioni, prevedono:
- la sospensione cautelare dell’attività interessata dalle violazioni , scatterà immediatamente in presenza del 10% dei lavoratori irregolari (in “nero”);
- non sarà piu contemplata la recidività delle violazioni e pertanto i provvedimenti, incluso quello di chiusura, scatteranno in presenza di gravi violazioni.
Nel caso di gravi violazioni, vengono introdotte delle “sanzioni aggiuntive” (oltre quelle in essere) da versare per la riapertura dell’attività che elenchiamo di seguito:
FATTISPECIE |
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
Euro 2.500 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione |
Euro 2.500 |
Mancata formazione ed addestramento |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile |
Euro 3.000 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) |
Euro 2.500 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
Euro 3.000 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
Euro 3.000 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Euro 3.000 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Euro 3.000 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
Euro 3.000 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
Euro 3.000 |
Link esterni:
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