Coordinamento per la sicurezza nei cantieri
Il coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è regolamentato in Italia dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV e successive modiche, in Europa dalla Direttiva 89/391 CE.
Le disposizioni contenute in tale Dcreto non vengono applicate a:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
h) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI;
i), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Per le attività che non ricadono in questo elenco e più specificatamente per i cantieri temporanei e mobili, sussiste l’obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera.
Siamo in grado di assolvere l’incarico relativo entrambe queste figure; in particolare:
– il coordinatore per la sicurezza durante la progettazione (CSP) e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- predispone un fascicolo, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, adattato alle caratteristiche dell’opera e contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- coordina l’applicabilità delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente.
- verifica l’idoneità tecnico-professionale, in relazione al piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice;
– il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’opera deve:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC;
- assicurare la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adeguando il PSC, e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- comunicare alla azienda sanitaria locale (ASL) e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui sopra, senza fornire idonea motivazione;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.