CILA Superbonus e abusi edilizi

Iniziamo chiarendo che la CILA è una mera comunicazione all’amministrazione comunale, in cui viene informata che verranno eseguiti dei lavori edili che non richiedono altri titoli abilitativi.

Con l’introduzione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater nell’art. 119 del Decreto Rilancio, gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione possono partire con la sola presentazione di una CILA Superbonus, la quale non richiede lo stato legittimo dell’immobile, a differenza della CILA che ne richiedeva l’attestazione.

Il TAR del Veneto con l’ordinanza n. 128 del marzo 2023 ha sottolineato che l’eliminazione dell’obbligo di attestazione dello stato legittimo dell’immobile serve solo ad agevolare la presentazione delle pratiche per il Superbonus, ma che l’amministrazione comunale ha il diritto e il dovere di controllare, sanzionare e far sanare gli abusi edilizi riscontrati.

In questo caso l’interessato, presentando una CILA Superbonus senza lo stato legittimo dell’immobile, si è visto negare l’accoglimento della pratica da parte del Comune che non poteva sottrarsi in quanto la CILA è “un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l’Amministrazione conserva il potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori” come previsto dall’art. 27 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), quindi poteva intervenire solo con i relativi controlli e le tempistiche del caso. Questo perché la CILA e la CILA Superbonus sono irricevibili solo nel caso in cui siano state presentate per interventi che richiedano una pratica diversa, ma nello specifico così non era.

In questo caso il TAR ha suggerito all’interessato, per non perdere i benefici del Superbonus e quindi poter usufruire dell’agevolazione fiscale, di sanare l’abuso con relativa presentazione di sanatoria, in quanto l’opera addizionale risulterebbe una “propagazione dell’illecito”.

La necessità di semplificare ha creato confusione, ci sono state diverse interpretazioni e tutte hanno confermato che si può usufruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus, anche se l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali saranno le conseguenze in base alle irregolarità riscontrate e il MEF ha tenuto a precisare la distinzione tra l’aspetto fiscale e quello della conformità edilizia.

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