Bonus facciate: valido anche per il recupero di portali di pregio
Per bonus facciate si intende il bonus volto al recupero ed al restauro della facciata esterna di un edificio, non soltanto sulle strutture opache ma anche su balconi, su ornamenti e fregi eventualmente presenti.
È dunque possibile usufruire dell’agevolazione anche nel caso di portoni e portali con funzione decorativa e ornamentale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello n. 352/2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali siano le azioni da intraprendere in presenza di portali e portoni di rilevanza ornamentale e decorativa.
In particolare, il Fisco ribadisce che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano collocati in zona A (a carattere storico) o B (totalmente o parzialmente edificata, diversa dalle zone A) ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
In particolare, il bonus riguarda:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Gli interessati potranno valersi anche delle disposizioni previste dall’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio “), il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al bonus facciate) possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
- per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.