Barriere architettoniche: la nuova guida delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha modificato la guida riguardante le agevolazioni fiscali per le persone portatrici disabilità.

L’aggiornamento del documento chiarisce il quadro delle varie situazioni in cui sono riconosciuti i benefici fiscali a favore di questi contribuenti, chiarendo le situazioni in cui si può fruire del beneficio.

Per i contribuenti che eseguono interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede le seguenti tipologie di agevolazioni:

  • detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile;
  • detrazione del 75% per eliminazione barriere architettoniche, estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
  • detrazione inserita nel Superbonus, prevista per gli interventi trainati, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi trainanti.

Detrazione Irpef del 50%

Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, i contribuenti possono avvalersi di una detrazione Irpef pari al:

  • 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 Euro, per tutte le spese sostenute tra il 26 Giugno 2012 e il 31 Dicembre 2024;
  • 36% su un importo massimo di 48.000 euro, per tutte quelle spese che varranno effettuate dal 1° Gennaio 2025.

Rientrano nella categoria i seguenti lavori:

  • eliminazione delle barriere architettoniche (installando ad esempio ascensori e montacarichi);
  • realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave.

Detrazione del 75%

Il bonus barriere architettoniche consiste in detrazione del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in edifici già esistenti. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 Euro, per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 Euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 Euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Tra gli interventi previsti per accedere all’agevolazione troviamo:

  • installazione ascensori e montacarichi;
  • installazione montascale;
  • realizzazione di un elevatore esterno;
  • costruzione rampe;
  • interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.

La detrazione spetta anche per:

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • gli interventi di sostituzione dell’impianto;
  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Requisiti

Per beneficiare dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989: dimensioni e caratteristiche devono essere a norma, per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Dal 1° Gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.  

Diversamente da quanto previsto per l’accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.

Detrazione Superbonus: interventi trainanti

Gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare anche come interventi trainati del Superbonus.

In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:

  • cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
  • contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

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