Anac: le varianti in corso d’opera.
Per fronteggiare l’innalzamento dei costi dei materiali verificatisi nel corso del 2021, il Governo ha introdotto alcune misure di compensazione straordinaria, applicabili in deroga alla normativa vigente D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti pubblici.
Compensazione straordinaria
Il D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), per i contratti in corso di esecuzione, stabilisce che per le variazioni percentuali dei prezzi maggiori dell’8% in aumento o in diminuzione (riportate nel decreto ministeriale), si procede alla compensazione dei prezzi attribuendo alle singole quantità le rispettive modifiche eccedenti l’8% per l’anno 2021, o il 10% complessivo in relazione a più anni.
Per le nuove procedure di affidamento relative ai contratti di lavori, invece, il D.L.n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) stabilisce che per le variazioni superiori al 5% si procede a compensazione:
- per la percentuale eccedente;
- nella misura pari all’80% di detta eccedenza (fino al 31 dicembre 2023).
Cos’è una variante in corso d’opera?
Il Codice Appalti definisce “varianti in corso d’opera” le modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore.
In sostanza, la variante comporta una variazione contrattuale che ha come metro di riferimento il progetto posto a base di gara. Le modifiche inserite non devono alterare le scelte iniziali, in quanto le opere addizionali o le variazioni contrattuali hanno carattere accessorio rispetto a quella contrattualizzata: deve esserci sempre correlazione tra l’appalto base di gara e quello eseguito.
Per questo motivo, la questione delle varianti rappresenta uno degli aspetti più delicati della fase esecutiva di un appalto pubblico. Inoltre, la loro mancata trasmissione comporta delle sanzioni amministrative molto pesanti.
La legge di Bilancio 2023
Stando alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, il sistema di adeguamento dei prezzi riguarda i lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
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